Il sottotetto si presume condominiale a seguito della riforma del condominio

Il sottotetto si presume condominiale a seguito della riforma del condominio

Commento alla Cass., civ. sez. II, del 9 febbraio 2016, n. 2571 (a cura dell’ Avv. Francesco Botta)

A seguito della riforma del condominio, il Legislatore, al fine di “decongestionare” l’attività dei Tribunali, ha inteso limitare i contenziosi relativi alla proprietà di beni di natura condominiale. Ed invero,la nuova formulazione dell’art. 1117 del Codice Civile, ha sancito che sono oggetto di proprietà comune , qualora non risulti il contrario dai titoli di provenienza ,i sottotetti ,destinati per la loro natura, caratteristiche strutturali e funzionali, all'utilizzo comune.

Si è inteso, quindi, codificare  l’Orientamento Giurisprudenziale , secondo cui, il sottotetto, per essere condominiale, deve essere destinato in funzione delle sue caratteristiche all'uso comune. La novella legislativa, inserendo il sottotetto nei beni condominiali ex art. 1117 c.c. , fa si che si dovrebbe applicare, anche a tale tipologia di bene , la presunzione di condominialità prevista dall'art. 1117 c.c., ponendosi,quindi, in contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza secondo il quale la natura condominiale o privata del sottotetto di un fabbricato , va in prima istanza determinata dai titoli.

Quindi , in assenza di disposizioni nei  titoli di provenienza , il soggetto che ha interesse a dimostrare la natura privata del sottotetto , e superare,pertanto, la presunzione di condominialità prevista dalla legge, avrà l’onere di provare che , questo, per la sua conformazione strutturale, non è idoneo all’utilizzo comune, come ad esempio nel caso di una piccola intercapedine che ha l’unica utilità di isolare termicamente l’appartameno/locale sottostante.

Si riporta di seguito, in allegato, il testo integrale della Sentenza

 

Visualizza Cass., civ. sez. II, del 9 febbraio 2016, n. 2571


Avv. Francesco Botta

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